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Risparmio energetico

Nei casi previsti dell’art.26 della legge 10/91(link1), il progettista deve redigere una relazione tecnica (Link2) all’interno della quale vengono verificati i requisiti minimi, in termini di contenimento del consumo energetico degli edifici, previsti dalle normativa nazionale 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Nel caso particolare della regione Lombardia, tale relazione tecnica deve essere redatta secondo lo schema dell’allegato B della Dgr 8745/2008, all’interno della normativa stessa sono riportati i limiti e i parametri da verificare a seconda del tipo di intervento oggetto del titolo abilitativo.(Link3)

Nel caso di edifici di nuova costruzione è sempre obbligatoria la verifica del Valore limite Eph, che rappresenta il bilancio finale del sistema edificio-impianto; il rispetto di tale valore limite coinvolge attivamente la figura dell’architetto che nel caso specifico adotterà le soluzioni più adeguate in termini di definizione dell’involucro ed impianti prestando attenzione anche all’aspetto compositivo del progetto per coniugare la buona architettura con l’efficienza energetica in quanto il valore limite Eph risente fortemente del rapporto di forma S/V (Superficie/Volume)

Le verifiche da condurre, per gli altri interventi edilizi relative all’involucro, sono regolamentate dall’art.5 della D.g.r. 8745/2008, mentre per gli impianti tali verifiche sono regolamentate dall’art.6 della stessa Dgr 8745/2008